Prevenzione incendi: dalle origini fino ai giorni nostri
In Italia la disciplina della prevenzione incendi si sviluppata attraverso un periodo di lunga gestazione. Quarantatré anni sono stati necessari per la prima definizione di “prevenzione incendi”. Un percorso avviato dalla legge emanata il 27/02/1939 e giunto a destinazione con il Dpr n. 577 promulgato il 29/07/1982. Vediamo nel dettaglio cosa si intende per “prevenzione incendi”.
“La prevenzione incendi costituisce servizio di interesse pubblico per il conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente secondo criteri applicativi uniformi nel territorio nazionale. Il servizio prevenzione incendi costituisce compito istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”.
Questa disciplina, che nel 2020 compie 81 anni, si è stratificata su importanti normative antincendio.
PREVENZIONE INCENDI ITALIA: LE ORIGINI
La storia della prevenzione incendi ha inizio con l’istituzione del “Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”. Vediamo le date:
- Regio Decreto legge 27/02/1939 – Istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
- Legge n. 1570 27/12/1941 – Istituzione dell’unione di tutti i Corpi Provinciali e Civici dei Pompieri
Qual era il compito iniziale di un comandante dei Vigili del Fuoco? In primo luogo doveva controllare gli spazi usati come depositi, industrie con un pericolo potenziale e i luoghi adibiti a spettacoli pubblici. In seguito, concedeva la licenza a esercitare l’attività.
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27/04/1955 – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
Il Comando dei Vigili del Fuoco doveva anche prendere in esami i progetti di nuovi edifici o impianti. Quando l’opera costruttiva era ultimata, veniva eseguito il collaudo della stessa da parte di questo organo competente.
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 689 del 26/05/1959 – Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando dei Vigili del Fuoco
- Legge n. 469 del 13/05/1961 – Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
In questi decreti e ordinamenti iniziano a comparire i termini “aziende” e “lavorazioni soggette”, che sono arrivati fino ai nostri giorni; in aggiunta a ciò, vengono decretate le funzioni dei Vigili del Fuoco, dei Comandi Provinciali e dei Comandanti Provinciali.
CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI: L’ISTITUZIONE
Il Certificato di Prevenzione Incendi venne delineato e istituito per la prima volta 55 anni fa. Venne messo in atto con la promulgazione della Legge n. 966 del 26/07/1965 – Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per i servizi a pagamento. All’interno di questo decreto vennero elencate 100 attività che dovevano soddisfare precisi requisiti antincendio ed essere in possesso del CPI. Il Corpo dei Vigili quindi era tenuto a effettuare visite di accertamento.
LE ATTIVITÀ SOGGETTE: IL PRIMO ELENCO
Le 100 attività soggette vennero meglio indicate nel DM n. 1973 del 27/09/1965 – Determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi. I Vigili divisero le visite a tali attività in diversi termini temporali: annualmente, ogni due, tre o quattro anni e una tantum.
LE ATTIVITÀ SOGGETTE A PREVENZIONE INCENDI: IL NUOVO ELENCO
La nuova legislazione con cui veniva modificato l’elenco delle attività soggette a prevenzione incendi disciplinava la diminuzione delle attività, infatti passarono da 100 a 97, e un cambiamento temporale delle visite. Ciò venne messo in atto con il DM 16/02/1982 – Modificazioni del DM settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi, e rimase in vigore per 29 anni.
CONTROLLI: I PRINCIPI FONDAMENTALI
- DPR n. 577 del 29/07/1982 – Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi antincendi
I principi e le misure tecniche fondamentali per prevenire situazioni di rischio sono stati introdotti con questo decreto. Inoltre, veniva istituito il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico con competenze settoriali legate alla deroga.
La responsabilità diretta del titolare dell’attività fino ad ora non era mai stata considerata e il CPI era detenuto soltanto da un terzo delle attività ad alto rischio. In ogni caso i lavoratori e le persone erano più sicuri, dato che gli interventi per la prevenzione antincendio si espandevano a macchia d’olio. A riprova di ciò, c’era una profonda e ben eseguita identificazione delle attività soggette ai controlli. Purtroppo esisteva anche un aspetto negativo: aumentando il numero di risposte, controlli ed emissione dei CPI, i Vigili del Fuoco si ritrovarono pieni di lavoro fino al collo, con successivi ritardi nel concedere il nulla osta agli esercizi. Questo blocco decretò la nascita del Nulla Osta Provvisorio con la Legge n. 818 del 07/12/1984.
NOP (NULLA OSTA PROVVISORIO): LA NASCITA
- Legge n. 818 del 07/12/1984 – Nulla Osta Provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell’ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
In questa normativa viene riconfermato il fatto che il CPI dovesse essere obbligatoriamente richiesto dal titolare di un esercizio. Inoltre veniva messa al mondo la figura dei professionisti iscritti in albi ministeriali: in poche parole, esperti abilitati dopo un corso di formazione da 120 ore presso un ente formativo riconosciuto.
Le attività sprovviste di CPI ricevevano nel frattempo il NOP, con il dovere di ottemperare il prima possibile agli obblighi antincendio più necessari. I titolari che non richiedevano né il CPI e nemmeno il NOP venivano sottoposti a sanzioni penali. Questo nulla osta di provvisorio non ebbe nulla: rimase in vigore 21 anni, al posto dei tre previsti e venne sostituito dal DM 29/12/2005.
- DM 08/03/1985 – Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di Prevenzione Incendi ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818
Questo decreto prevedeva la possibilità di lavorare in condizioni di sicurezza per le squadre di soccorso, definendo quindi l’idea di operatività antincendio.
626: L’INTRODUZIONE
- D. Lgs n. 626 del 19/09/1994 – Attuazione delle direttive […] riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
Il rispetto dei requisiti di prevenzione incendi veniva amplificato, con particolari direttive in merito a:
- valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori
- sicurezza gestita in maniera programmata
- identificazione degli individui preposti a gestire le emergenze
- partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti in maniera attiva
- redazione e rispetto dei piani di evacuazione e di emergenza
Il decreto 626 aveva come fine semplicemente la valutazione dei rischi e la scrittura di un piano di sicurezza completo di procedure in caso di necessità. D’altro canto, spettava al datore di lavoro assicurare la giusta formazione e informazione ai propri sottoposti in base all’esercizio da svolgere.
PROCEDURE VELOCIZZATE
- DPR n. 37 del 12/01/1998 – Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59
La prevenzione incendi e la relativa attività amministrativa vennero velocizzate con questo decreto, che introdusse come prima cosa tempi di riposta fissi da parte dei Vigili del Fuoco per esaminare un progetto. Altra cosa che venne aggiunta fu la DIA (Denuncia di inizio attività). Entro 45 giorni i Vigili erano tenuti a emettere un responso sull’attività presentata dal titolare della stessa. Se il responso era positivo, veniva dato il via ai lavori. Se invece i Vigili non elaboravano una risposta nei tempi stabiliti (silenzio diniego), il titolare dell’attività aveva la possibilità di ricorrere al TAR e ripresentare un ulteriore progetto (con relativa istanza di deroga). A lavori ultimati, la procedura prevedeva la richiesta di un sopralluogo e la presentazione di certificazioni relative ai materiali usati e agli impianti costruiti, che dovevano corrispondere allo stato dell’arte.
Il CPI veniva rilasciato in seguito al responso positivo dei Vigili del Fuoco. Se veniva negato, il progetto e i lavori dovevano essere riadattati, per poi essere sottoposti a un ulteriore controllo finale.
La procedura era composta da:
- studio delle attività soggette
- esecuzione del progetto antincendio
- consegna al Comando dei Vigili del Fuoco e domanda di
- approvazione
- raggiungimento dell’approvazione
- inizio e fine dei lavori
- sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco
- emissione del CPI
L’unica differenza rispetto a quella attuale è rappresentata soltanto dall’ultima voce.
NOP: LA FINE
- DM 29/12/2005 – Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37
Con questo decreto, dal 31/05/2009 tutti i NOP cessavano di esistere e rimanevano attive solo le attività senza CPI o DIA.
RIASSETTO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
- D. Lgs. n. 139 del 08/03/2006 – Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Questo decreto abrogava la legge n. 818 del 07/12/1984 e responsabilizzava ancor di più i professionisti antincendio iscritti nell’elenco ministeriale. Inoltre vengono ridefiniti tutti i punti base della prevenzione incendi.
- D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 – Attuazioni dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Questo ultimo viene considerato il maggior decreto per importanza in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro e per la prevenzione incendi, in quanto sottolinea i doveri del titolare e dei suoi collaboratori per la gestione della sicurezza antincendio.
SEMPLIFICAZIONE E NASCITA DEL SUAP
Dopo 29 anni finalmente cambia il vento all’interno della legislazione per la prevenzione incendi, con l’emanazione dei seguenti decreti.
- DPR n. 160 del 07/09/2010 – Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive
Finalmente con questo decreto viene semplificata la burocrazia della prevenzione incendi. Il SUAP diventa l’unico organo competente a cui inviare i documenti relativi alla prevenzione incendi, che avrà il compito di inoltrarli direttamente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Il supporto dato ai SUAP consiste in un portale, denominato “impresainungiorno”, dove gli sportelli possono trovare tutte le informazioni necessarie per procedere completamente in maniera autonoma con la loro attività. I Vigili del Fuoco hanno il compito di verificare la regolarità della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presentata dal SUAP e, se tutto risulta in regolare, di rilasciare la ricevuta. Alla fine di tutto questo processo, il via libera per l’apertura di un esercizio è finalmente nelle mani del richiedente.
DPR 151 DEL 2011: IL NUOVO REGOLAMENTO DELLA PREVENZIONE INCENDI
- DPR n. 151 del 01/08/2011 – Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi
Questo decreto, contenente una semplificazione delle pratiche amministrative, contempla:
- nuove descrizioni e nuove attività
- diminuzione del numero di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (sono ridotte a 80, rispetto alle precedenti 97)
- ripartizione delle attività in tre categorie (A, B, C) a seconda del livello di complessità
- eliminazione del CPI e relativa sostituzione con la SCIA (che viene certificata tramite firma da un professionista antincendio)
- attestazione di rinnovo con periodicità pari a 5 o 10 anni
- NOF (Nulla Osta di Fattibilità)
- richiesta di sopralluoghi durante la costruzione
- istituzione della dichiarazione di non aggravio di rischio
- connessione con le pratiche del SUAP
- intensificazione delle sanzioni amministrative e penali
Questi dieci punti rappresentano il concentrato di 70 anni di storia di prevenzione incendi.
IL NUOVO ELENCO DELLE ATTIVITÀ ANTINCENDIO
Le tre categorie citate in precedenza sono suddivise a seconda della complessità delle attività soggette e sono state istituite per alleggerire la burocrazia della prevenzione incendi.
- Attività semplici: applicazione della SCIA e visite annesse a spot
- Attività mediamente complesse: verifica del progetto entro 2 mesi, presentazione della SCIA e visite annesse a spot
- Attività complesse: verifica del progetto entro 2 mesi, presentazione della SCIA e visite definite
Un ulteriore decreto che ha portato grandi cambiamenti nel mondo della prevenzione antincendi è stato il DM del 07/08/2012 – Disposizione relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del DPR 01/08/2011, n. 151.
Questo decreto quindi mette in atto le norme del DPR 151/2011 e regola, anche attraverso il SUAP, le modalità di presentazione delle istanze e della documentazione necessaria che deve essere consegnata. In poche parole disciplina i seguenti punti:
- istanza di valutazione del progetto
- SCIA
- asseverazione
- attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio
- istanza di deroga
- NOF
- controlli in corso d’opera
- voltura
- modalità di presentazione delle istanze
Questo decreto comprende anche tre allegati che definiscono:
- Allegato I: elenco di tutti i punti necessari per la redazione di relazioni tecniche; documentazione relativa ad attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio; documentazione relativa ad attività regolate da specifiche disposizioni antincendio; modifiche di attività esistenti
- Allegato II: elenco delle certificazioni e dichiarazioni che vanno allegate alla SCIA
- Allegato III: elenco delle nuove 80 attività
PREVENZIONE INCENDI: IL NUOVO CODICE
Un grande cambiamento avvenne con l’introduzione del Testo Unico della Prevenzione Incendi in seguito alla promulgazione del DM 03/08/2015, il cosiddetto Codice: finalmente veniva alla luce un unico riferimento normativo. In pratica però questo Codice non ha abrogato nessun decreto precedente, quindi viene preso in considerazione in maniera totalmente volontaria. Il Codice, a differenza degli altri decreti, ha un punto di vista molto più pratico: lascia infatti la valutazione del rischio incendio totalmente nelle mani del professionista antincendio.
CONSIDERAZIONI FINALI
Le innovazioni tecnologiche di prodotti e impianti hanno portato una continua evoluzione delle norme per la prevenzione incendi, vedendo un continuo susseguirsi di DM, Leggi, DPR e D. Lgs. Insomma, il mondo della prevenzione incendi è abbastanza complesso. Purtroppo alcuni decreti sono nati soltanto in seguito a eventi spiacevoli, che hanno segnato la storia della nostra penisola.
Sicuramente i passi in avanti sono stati molteplici, perché tutte le persone legate al mondo della prevenzione incendi hanno deciso di fare squadra. Dal normatore, con legislazioni tecniche sempre al passo coi tempi, al professionista antincendio, che si adegua, incalza e dialoga con il legislatore ricorrendo alla tecnologia e ai suoi progressi.
La protezione passiva, di cui la verniciatura ignifuga è espressione, è certamente uno degli strumenti tecnologici più importanti nell’ambito della prevenzione incendi. Specifiche leggi, di cui abbiamo ampiamente parlato su questo blog, regolano l’applicazione delle vernici ignifughe e delle pitture intumescenti. Strumenti per la sicurezza degli ambienti e delle persone che si evolvono con l’attività dei laboratori di ricerca.