Nuove modifiche al Codice prevenzione incendi
Il decreto del 12 aprile 2019 del ministero dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 95 del 23 aprile 2019, ha modificato diversi articoli del decreto ministeriale del 3 agosto 2015, il cosiddetto “Codice di prevenzione incendi”, andando ad ampliarne il campo di applicazione ed eliminando la “regola del doppio binario”: le attività precedentemente non normate dovranno quindi attenersi esclusivamente al “Codice di prevenzione incendi ”. Le modifiche al Codice di prevenzione incendi entreranno in vigore il 180esimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, ovvero il 21 ottobre 2019.
La nuova normativa, sostituendo integralmente l’articolo 2 del decreto del 2015, ridefinisce il “Campo di applicazione e modalità applicative” del Codice di prevenzione incendi: le norme tecniche di prevenzione degli incendi andranno ora applicate alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività elencate nell’Allegato I del Dpr 151/2011 che non hanno una “regola tecnica verticale”.
Sono 42 diverse attività e nell’elenco rientrano, a titolo esemplificativo, officine e laboratori, stabilimenti dove si producono sostanze ritenute a rischio, depositi di carta e legnami, fabbriche per la produzione di arredi, materiale elettrico, lampade, laterizi e cementifici, oltre a ogni attività commerciale superiore ai 400 metri quadrati.
Sono soggetti all’obbligo anche gli alberghi con più di 25 posti letto (a esclusione dei rifugi alpini e delle strutture ricettive all’aria aperta), le scuole (tranne gli asili nido) e gli edifici sotto la tutela dei Beni ambientali aperti al pubblico e destinati a ospitare mostre, musei, archivi e biblioteche.
Nel caso delle attività turistico-alberghiere, dopo 25 anni di deroghe, andrà in pensione il decreto del 9 aprile 1994, per cui la maggior parte dei 180.000 esercizi attivi in Italia dovrà ora adeguarsi alle normative europee.
L’obbligo riguarderà sia le attività di nuova realizzazione che le modifiche, anche parziali, alle attività esistenti, qualora le misure di sicurezza antincendio presenti nella parte di attività non interessata dall’intervento siano compatibili con l’intervento da realizzare.
Il nuovo decreto ministeriale prevede infine che alle attività per le quali vale il Codice di prevenzione incendi non vadano più applicate le disposizioni del decreto ministeriale del 31 marzo 2003 (“Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione”) e del decreto ministeriale del 15 marzo 2005 (“Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo”).