La dichiarazione SCIA per le attività e l’iter dei controlli antincendio
Le categorie obbligate a presentare la S.C.I.A antincendio e la documentazione richiesta
Grazie all’entrata in vigore del D.P.R. n. 151/2011 le procedure per la prevenzione incendi sono state semplificate. Il nuovo regolamento prevede l’obbligo di presentare la SCIA antincendio prima del’inizio dell’attività ma, differentemente da quanto richiesto dal vecchio D.M. del 16 febbraio 1982, solo per alcune tipologie di impieghi è necessaria la preventiva valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco.
Con il nuovo Regolamento si è snellita la documentazione richiesta e si è deciso di utilizzare il principio di proporzionalità, gli adempimenti amministrativi sono stati diversificati sulla base della complessità del rischio e le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi sono stati divisi in tre categorie:
- Categoria A – Attività a basso rischio contraddistinte da un limitato livello di complessità e da specifiche norme di riferimento. Per avviare questo tipo di attività basta presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive o al Comando provinciale dei VVF una SCIA commerciale con in allegato il progetto e l’asseverazione, firmata da un tecnico abilitato, in cui si attesta la conformità alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. La ricevuta che costituisce titolo autorizzativo viene rilasciato dal SUAP o dal Comando al momento della presentazione della SCIA antincendio.
Nei 60 giorni successivi i Vigili del Fuoco effettuano controlli a campione o per categoria di attività e nel caso in cui venga accertata la carenza dei requisiti, viene disposta la sospensione dell’esercizio.
Tra le attività appartenenti alla categoria A:
– alberghi e residenze collettive fino a 50 posti letto
– scuole fino a 150 persone
– strutture sanitarie e case per anziani fino a 50 posti letto e ambulatori fino a 1000 mq
– locali per il commercio, negozi, fino a 600 mq
– aziende ed uffici fino a 500 persone presenti
– autorimesse fino a 1000 mq
– edifici civili con altezza antincendio fino a 32 metri.
- Categoria B – Imprese caratterizzate da un livello medio di complessità e sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica. Per avviare questo tipo di attività è necessario il parere preventivo di conformità dei Vigili del Fuoco.
Entro 30 giorni possono essere richieste integrazioni e nell’arco di 60 giorni il Comando si pronuncia sull’eventuale adeguatezza dell’opera alle norme antincendio.
Ottenuto parere positivo, si può procedere alla presentazione della SCIA con le stesse modalità della categoria A.
Tra le attività appartenenti alla categoria B:
– locali di spettacolo, teatri, palestre, fino a 200 persone,
– alberghi, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, bed&breakfast, tra 50 e 100 posti letto
– scuole da 150 a 300 persone
– strutture sanitarie da 50 a 100 posti letto
– ambulatori e laboratori di analisi di superficie oltre 1000 mq
– locali per il commercio, negozi, fiere, da 600 a 1500 mq
– aziende e uffici da 500 a 800 persone presenti
– edifici civili con altezza antincendio tra 32 e 54 metri.
- Categoria C – Attività a elevato rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale.
Così come per la categoria B, occorre richiedere il parere preventivo di conformità del progetto alle norme antincendio.
Nei successivi 30 giorni i Vigili del Fuoco possono richiedere elaborati integrativi ed entro 60 giorni rilasciano la conformità.
Segue lo stesso iter delle categorie precedenti con l’unica differenza che, ottenuta la ricevuta di presentazione della domanda, il controllo è sistematico. Dopo aver accertato l’adempimento alla normativa, i Vigili del Fuoco rilasciano il Certificato prevenzione incendi CPI.
Tra le attività appartenenti alla categoria C:
– tutti gli edifici protetti ex codice beni culturali e paesaggistici DLgs 42/2004
– teatri oltre le 100 persone
– alberghi e villaggi oltre 100 posti letto
– scuole oltre 300 persone
– strutture sanitarie oltre 100 posti letto
– locali per il commercio, negozi, fiere oltre i 1.500 mq
– aziende e uffici oltre 800 persone presenti
– edifici civili oltre i 54 metri di altezza antincendi.
Modalità di rinnovo della SCIA antincendio
L’articolo 5 del DPR 151/2011 specifica le modalità per inviare il rinnovo della SCIA antincendio.
Entro i termini di scadenza previsti (5 anni o 10 anni) il titolare dell’attività, indifferentemente dalla categoria cui l’esercizio appartiene, deve presentare al Comando dei Vigili del Fuoco una dichiarazione nella quale si attesta l’assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio, nonché di corretto adempimento degli obblighi gestionali e di manutenzione connessi con l’esercizio dell’attività, previsti dalla normativa vigente.
Il titolare dell’attività deve presentare l’asseverazione, firmata da un tecnico specializzato, che attesta che sono garantiti efficienza e funzionalità degli impianti finalizzati alla protezione antincendio. L’asseverazione deve riferirsi anche agli eventuali prodotti – quali vernici intumescenti e ignifughe per la salvaguardia di componenti in legno – e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, dalla dichiarazione sono invece escluse le attrezzature antincendio mobili.
A corredo tutta la documentazione che attesti l’effettuazione di controlli e delle verifiche.