Prevenzione incendi autorimesse
Cosa è cambiato con la nuova normativa per la prevenzione incendi nelle autorimesse
In vigore da aprile la nuova regola tecnica per la prevenzione incendi nelle autorimesse. Il D.M 21 febbraio 2017 non abroga i provvedimenti precedenti, piuttosto li integra offrendo l’opportunità di gestire la prevenzione incendi nelle autorimesse secondo le nuove indicazioni tecniche di progettazione antincendio contenute decreto del 3 agosto 2015.
Il nuovo D.M. 21 febbraio 2017 riguarda tutte le autorimesse sia quelle preesistenti sia le nuove attività dotate di superficie coperta superiore ai 300 mq.
Tuttavia nello stabilire i criteri delle aree soggette alla norma, ha eliminato il precedente requisito della capacità di parcheggio, unico elemento peraltro che superate le nove vetture, prevedeva il rispetto della normativa anche per le autorimesse private. Attualmente il criterio discriminate diventa la metratura della superficie coperta.
Le definizioni
Per autorimessa la normativa si riferisce esplicitamente a: “un’area coperta”… destinata al ricovero, alla sosta e alla manovra dei veicoli” sia essa pubblica o privata. Questa definizione include anche gli autosilo, vale a dire le autorimesse disposte su più piani nelle quali si dispone di monta auto per le operazioni di parcheggio.
Non sono viceversa considerate autorimesse secondo la normativa, le aree parcheggio coperte dove ciascun posto è accessibile direttamente da uno spazio scoperto o le aree espositive utilizzate a scopo mostra per la vendita di veicoli.
Dunque con la nuova normativa cambia come abbiamo visto la definizione dell’autorimessa, viene presa in considerazione la modalità di erogazione del servizio e viene stabilita una quota minima di altezza dei piani.
Il legislatore si pronuncia inoltre sulla destinazione degli spazi aggiuntivi, distinti e classificati in funzione dell’utilizzo, dalle aree di manovra alle cantine, dai locali termici alle superfici destinate ai servizi.
Lo sforzo del legislatore con il nuovo decreto è quello di stabilire un’efficace strategia di prevenzione e intervento in caso d’incendio, a partire dai profili di rischio degli ambienti.
Vengono integrate le cosiddette “Regole tecniche verticali” con le quali in breve si interviene rendendo obbligatorie:
- L’adozione di misure e strumentazioni adeguate per il monitoraggio e controllo del fumo e del calore
- Il rispetto di un’altezza minima non inferiore ai 2 metri
- Viene prescritto il dimensionamento dei sistemi di smaltimento dei fumi in conformità al livello di prestazione II
- Viene resa obbligatoria per il livello di prestazione III la presentazione di un sistema progettato a regola d’arte che preveda la presenza di un quadro di comando e controllo.
A circa trent’anni dall’introduzione del primo decreto che regolamentava la sicurezza antincendio delle autorimesse il legislatore, con l’articolo 3 esplicita le modifiche al decreto del ministro dell’interno del 3 agosto 2015 e la regola tecnica contenuta nel DM 21 febbraio 2017 viene a pieno titolo integrata nel nuovo codice di prevenzione incendi.
L’obiettivo è un sensibile miglioramento dei parametri di sicurezza, un importante attività di prevenzione, con la scelta di materiali con classe di resistenza al fuoco più adeguata e l’impiego delle più moderne tecnologie, sia nella protezione attiva sia nelle protezione passiva, in grado di scongiurare il verificarsi di eventi critici.