Le vernici ignifughe nei rifugi alpini
Lo scorso 31 dicembre 2023 è scaduto il termine per l’adeguamento antincendio dei rifugi alpini esistenti con capienza superiore a venticinque posti letto. Vediamo cosa significa e perché è importante la sicurezza antincendio, compresa quella offerta dalle vernici ignifughe, per i rifugi di montagna.
Indice
Breve storia dei rifugi alpini
Per chi si avventura in alta quota, i rifugi alpini sono un insostituibile presidio di ospitalità, in luoghi laddove sarebbe altrimenti impossibile trovare riparo in caso di condizioni avverse o situazioni di emergenza. Oggi molte di queste strutture sono diventate dei veri e propri alberghi, in alcuni casi persino di lusso, ma la funzione originaria — l’accoglienza del viandante — è ancora intatta.
Il rifugio alpino per come lo conosciamo oggi è nato nell’800, e coincide con l’inizio dell’era dell’alpinismo e dell’esplorazione delle cime. Inizialmente temporanei, costruiti in pietra e legno, soprattutto a partire dal ‘900 i rifugi sono diventati delle strutture permanenti.
Un glorioso “antenato” è la Capanna Vincent, sul Monte Rosa, che risale addirittura al ‘700 ed è in pietra. Il più antico rifugio ancora in attività, invece, è il Rifugio Giuseppe Garibaldi, sul Gran Sasso, aperto nel 1866.
Nel corso dei decenni, con la nascita e la crescita del turismo montano, molti rifugi sono stati ampliati, ristrutturati o costruiti ex novo come strutture d’accoglienza simili a veri e propri hotel, con ristoranti, bar, riscaldamento e camere confortevoli. In molti casi, tuttavia, non si tratta più di rifugi alpini propriamente detti ma di hotel ad alta quota, chalet e baite di lusso.
Definizione di rifugio alpino
A livello di giurisprudenza e di regolamenti, le definizioni sono importanti. Quella di rifugio alpino può variare a livello regionale o provinciale.
In linea generale, il rifugio alpino deve soddisfare alcune caratteristiche per essere definito tale, ed essere:
- un edificio situato in alta montagna, in un’area di interesse alpinistico e/o escursionistico;
- di difficile accesso: dunque non raggiungibile da strade di servizio pubblico o funivie;
- attrezzato per ricovero e pernottamento di alpinisti ed escursionisti (quindi provvisto di posti letto, di cucina, di almeno un locale adibito alla somministrazione di cibo e bevande e di servizi igienico-sanitari);
- provvisto di un locale di fortuna sempre aperto, anche durante il periodo di chiusura della struttura (solitamente in inverno);
- gestito da uno o più custodi.
Quando si tratta di invece di un fabbricato di fortuna, difficilmente accessibile e sprovvisto di custode, si parla di bivacco.
Laddove, invece, il rifugio sia raggiungibile da strade o impianti di risalita (ad esempio funivie o cremagliere), esso si definisce generalmente rifugio escursionistico.
Uno status speciale tra le strutture di accoglienza
Per via delle sue caratteristiche, soprattutto l’altitudine e la difficoltà di accesso, i rifugi alpini hanno uno status speciale tra le strutture di accoglienza.
La cosiddetta regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, definita nel Decreto Ministeriale del 9 aprile 1994, poi ampliata nel D.M. del 14 luglio 2015, dedica ai rifugi alpini un’intera sezione (il Titolo IV).
In essa definisce rifugi alpini sia quelli raggiungibili con strada rotabile sia quelli non raggiungibili con strada rotabile. «Non rientrano nella categoria dei rifugi alpini» specifica il testo «i bivacchi fissi ed i ricoveri, intendendosi con tale denominazione quelle modeste costruzioni adibite al ricovero degli alpinisti con le seguenti peculiarità: sempre incustoditi ed aperti in permanenza, senza presenza di viveri e di dispositivi di cottura, ma con lo stretto necessario per il riposo ed il ricovero d’emergenza».
Nel D.M. del 14 luglio 2015 vengono elencati gli obiettivi di sicurezza antincendio dei rifugi alpini, sia per le strutture con capienza superiore ai 25 posti letto sia per quelli con capienza inferiore.
L’adeguamento alle normative antincendio è stato più volte prorogato nel corso degli anni. Un prima scadenza è stata però fissata al 31 dicembre 2023. Questa riguardava l’adeguamento relativo ad alcune voci indicate nel D.M. 3 marzo 2014: impianti elettrici, estintori, segnaletica di sicurezza, gestione della sicurezza, addestramento del personale e istruzioni di sicurezza.
Tutte le altre voci previste dal medesimo D.M. dovranno essere soddisfatte entro il 31 dicembre 2025. Tra queste, per i rifugi con oltre 25 posti letto, è «consentita la posa in opera di rivestimenti lignei, opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco».
L’importanza delle vernici ignifughe nei rifugi alpini
Qui veniamo all’importanza delle vernici ignifughe per i rivestimenti in legno. In montagna le strutture sono esposte a rischi di incendio sia per cause naturali (fulmini, incendi boschivi) che accidentali e dolose.
Garantire la sicurezza, delle persone, soprattutto in luoghi difficilmente raggiungibili in breve tempo dai soccorsi, è fondamentale. E lo è — ci teniamo a sottolinearlo — per tutte le strutture, non solo — a dispetto dei regolamenti — quelle di una certa dimensione.
Ciò che i cicli di vernici ignifughe omologate in Classe 1, come quelli prodotti da Firewall, permettono di ritardare la sviluppo di un incendio e di rallentare la diffusione. Inoltre limitano l’emissione di gas tossici (i più pericolosi prodotti della combustione). Il tutto senza sacrificare l’estetica e la naturale bellezza del legno: come in montagna, così ovunque.