La questione della disabilità in materia di antincendio
Ignorata per decenni in materia di direttive relative alla prevenzione e alla sicurezza in caso di incendio, la questione della disabilità ha assunto sempre più importanza, negli ultimi anni, fino a diventare parte fondamentale dei principi del Codice di Prevenzione Incendi.
Indice
Non “la” disabilità ma “le” disabilità
L’edizione del Codice di Prevenzione Incendi in vigore dal 1º gennaio 2023 è basata su 8 principi:
- generalità: nel senso che le metodologie di progettazione antincendio possono essere applicate a tutte le attività;
- semplicità: in presenza di più soluzioni, si prediligono le più semplici, comprensibili e facilmente manutenibili;
- modularità: trattandosi di una materia complessa, le indicazioni sono strutturate in moduli;
- flessibilità: possono esserci diverse soluzioni a una determinata prescrizione. Inoltre il progettista può proporne di proprie e dimostrarne la validità;
- standardizzazione ed integrazione: il Codice è conforme agli standard internazionali e integra le direttive precedenti;
- inclusione: è il punto che in questo caso ci interessa di più. Il documento stabilisce che «le diverse disabilità (es. fisiche, mentali o sensoriali) e le specifiche necessità temporanee o permanenti degli occupanti sono considerate parte integrante della progettazione della sicurezza antincendio»;
- contenuti basati sull’evidenza: il Codice è frutto di studi e valutazioni a livello nazionale e internazionale;
- aggiornabilità: il Codice è strutturato in modo tale da poter essere facilmente aggiornato in base a nuove conoscenze e tecnologie.
È interessante notare che, nella definizione data, ci si riferisca a “diverse disabilità”. In caso di incendio, infatti, non occorre soltanto preoccuparsi dell’accessibilità delle vie di fuga e degli spazi protetti, ma anche della comprensione dei comportamenti da adottare e della capacità o meno di farlo rapidamente. Una persona anziana, ad esempio, o qualcuno disabile solo temporaneamente (con una gamba rotta), potrebbe avere problematiche equiparabili o maggiori rispetto a chi sta su una sedia a rotelle.
Cosa dice il Codice in tema di disabilità
Nella parte relativa all’eliminazione e al superamento delle barriere architettoniche per l’esodo, il CPI precisa che in ogni piano dell’attività in cui ci sia presenza non occasionale di persone sprovviste dell’abilità per raggiungere autonomamente un luogo sicuro tramite le vie d’esodo verticali (ad esempio scale e rampe), debba essere prevista almeno una di queste modalità:
- impiego di spazi calmi;
- esodo orizzontale progressivo;
- esodo orizzontale verso un luogo sicuro;
Andiamo a vedere di cosa si tratta.
Cos’è lo spazio calmo?
Il concetto di spazio calmo è stato introdotto per la prima volta nella normativa italiana con il D.M. 9 aprile 1994.
Nel Codice di Prevenzione Incendi è definito come «luogo sicuro temporaneo ove gli occupanti possono attendere e ricevere assistenza per completare l’esodo verso luogo sicuro».
A sua volta il luogo sicuro temporaneo indica un posto — interno o esterno all’edificio — in cui il pericolo non è imminente e vi si può quindi transitare o stazionare per raggiungere, autonomamente o meno, un luogo sicuro.
Indicato da un apposito segnale, lo spazio calmo deve essere situato in una zona facilmente accessibile, con vie di fuga ben segnalate e senza ostacoli. Dovrà inoltre essere dotato di un sistema di comunicazione per permettere di comunicare con i soccorritori. Infine, è necessario che sia di dimensioni tali da poter ospitare agevolmente tutti gli ospitanti. Per questo vanno calcolati 0,70 m2 a persona in caso di occupanti che possono camminare, 1,77 m2 a persona per chi ha la sedia a rotelle e 2,25 m2 a persona per chi deve essere portato su lettino o barella.
Per quanto riguarda i materiali impiegati negli spazi calmi, eventuali elementi in legno come rivestimenti a soffitto, pavimentazioni, rivestimenti a parete, pannelli e pareti dovranno essere trattati con vernici ignifughe di classe 1, come quelle della gamma Firewall di Renner Italia.
Cos’è l’esodo orizzontale progressivo?
Il CPI definisce l’esodo orizzontale progressivo come lo spostamento degli occupanti dalla zona di primo innesco a una adiacente che possa contenerli e proteggerli fino all’evacuazione in un luogo sicuro oppure fino all’estinzione dell’incendio.
Per consentire tale esodo, ogni piano dell’attività dovrà avere almeno due diversi compartimenti, ciascuno dei quali:
- capace contenere il massimo numero di persone che, oltre ai normali occupanti, possono impiegarlo per l’esodo;
- provvisto di almeno due vie di esodo verso altrettanti, differenti compartimenti; oppure di una sola via ma a prova di fumo e nella quale la probabilità di avvio e sviluppo di incendio sia trascurabile;
- provvisto di vie d’esodo abbastanza ampie per consentire l’evacuazione di almeno il 50% in più rispetto al numero massimo di occupanti;
- in caso non ci sia la presenza di personale formato specificamente, gli spazi di esodo orizzontale progressivo dovranno avere le medesime caratteristiche degli spazi calmi;
Cos’è il luogo sicuro?
Il Codice definisce come luogo sicuro quello «in cui è permanentemente trascurabile il rischio d’incendio per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano; tale rischio è riferito ad un incendio nell’attività».
In pratica si tratta di uno spazio all’aperto, su pubblica via o comunque abbastanza lontano dall’edificio da essere al riparo da crolli, fiamme ed esplosioni. Dovrà anche poter contenere tutti gli occupanti ed essere contrassegnato dall’apposito segnale.