LA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LE STRUTTURE SANITARIE

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Le prescrizioni della norma riguardo la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie con oltre 25 posti letto

Ai fini della prevenzione incendi per le strutture sanitarie e del raggiungimento dei primari obiettivi di sicurezza, le strutture sanitarie devono essere realizzate e gestite in maniera tale da minimizzare le cause di incendio e di garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso degli occupanti.

Tra gli obiettivi della normativa antincendio per le strutture sanitarie c’è anche quello di limitare la produzione e la propagazione dell’incendio, così da fornire agli occupanti di lasciare il locale indenni e di permettere l’intervento dei soccorritori in tutta sicurezza.

Prevenzione incendi per le strutture sanitarie: chi è obbligato a seguire la norma

Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento di prevenzione incendi del 7 ottobre 2011, sono divenute soggette alla normativa antincendio anche strutture non incluse nel vecchio elenco del D.M. del 1982.

La regola tecnica, aggiornata nel 2015, si applica a:

  • strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. del 18 settembre 2002
  • strutture, nuove ed esistenti, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio aventi una superficie maggiore di 500 metri quadrati
  • strutture sanitarie che, a causa della minore superficie, o del minore numero di posti letto, non sono soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco

Prevenzione incendi per le strutture sanitarie: la gestione della sicurezza antincendio

La normativa antincendio per le strutture sanitarie detta specifiche indicazioni sul sistema di gestione della sicurezza.

Per la predisposizione del sistema di gestione della sicurezza, e per la conseguente attuazione, deve essere individuato, dal titolare dell’attività, un responsabile tecnico della sicurezza antincendio.

Il responsabile tecnico della sicurezza antincendio dovrà essere:

  • una figura tecnica che rientri tra i professionisti antincendio individuati nel D.M. 5 agosto 2011
  • in possesso dell’attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione di cui al D.M. 5 agosto 2011.

La prevenzione incendi per le strutture sanitarie prevede inoltre un numero di addetti antincendio che possano coprire il ruolo di:

  • addetti di compartimento che assicurino il primo intervento immediato
  • squadra antincendio che si occupi dei controlli preventivi e intervenga, in caso d’incendio, in supporto agli addetti di compartimento.

Tutti  gli addetti antincendio dovranno frequentare il corso relativo ad attività a rischio di incendio elevato di cui al D.M. 10 marzo 1998 e conseguire l’attestato di idoneità tecnica.