SICUREZZA ANTINCENDIO PER I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE CON SISTEMI DI RECUPERO VAPORI

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Il 5 gennaio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Interno sui “Requisiti dei distributori degli impianti di benzina, attrezzati con sistemi di recupero dei vapori”

È entrato in vigore il 4 febbraio scorso il decreto che interessa i distributori e gli impianti di benzina provvisti di sistemi di recupero dei vapori. Il sistema di recupero vapori permette di intercettare i fumi che si sviluppano durante le operazioni di rifornimento, e di convogliarli in un impianto di deposito dedicato presso il distributore di benzina.

La nuova norma antincendio per i distributori ha quindi lo scopo di stabilire precise regole da seguire e scrupolose modalità di realizzazione dei sistemi di recupero dei vapori, al fine di scongiurare incendi o limitarne i danni.

Il testo del decreto si articola in 5 punti.

Campo di applicazione

Uno dei punti del decreto definisce il campo di applicazione dello stesso. La nuova norma si riferisce ai distributori di benzina attrezzati con sistemi di recupero dei vapori che prevede il trasferimento di tali vapori in un impianto di deposito. L’impianto di deposito deve essere situato nei pressi dell’impianto di distribuzione di benzina secondo l’art. 277, comma 1, del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152.

Regole di prevenzione incendi

Affinché sia scongiurato il rischio di incendio e per garantire la sicurezza di persone e beni in caso di propagazione delle fiamme, i distributori e i sistemi di recupero dei vapori devono essere gestiti in modo da:

  • minimizzare le probabilità di incendio e di esplosione
  • limitare la produzione e la propagazione dell’incendio all’interno degli impianti o a edifici e aree limitrofe
  • assicurare la possibilità che gli occupanti lascino indenni le aree degli impianti
  • garantire la possibilità alle squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Conformità dei distributori e dei sistemi di recupero dei vapori

L’articolo 3 del decreto stabilisce le regole per la conformità e la modalità di realizzazione dei distributori e dei sistemi di recupero dei vapori.

  • I distributori e i sistemi di recupero dei vapori devono essere conformi al D.Lgs n. 85/2016, relativo ad apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, in attuazione della direttiva 2014/34/UE. Distributori e sistemi di recupero devono inoltre essere realizzati secondo la regola dell’arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi.
  • I distributori e i sistemi di recupero dei vapori devono essere dotati di marcatura CE che attesti che il distributore è costruito in conformità all’analisi di rischio effettuata dal fabbricante ai sensi delle direttive comunitarie e delle norme applicabili.
  • Per le installazioni che ricadono nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, i distributori e i sistemi di recupero dei vapori si considerano conformi al D.Lgs n.85/2016 se provvisti di marcatura CE di cat.2. Se la marcatura indica una categoria diversa, è obbligatorio specificarne la classe nel Documento di valutazione dei rischi ai fini del controllo del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Impiego di prodotti antincendio

Relativamente all’impiego di prodotti antincendio, questi devono essere:

  • identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili
  • qualificati in relazione alle prestazioni richieste a all’uso previsto
  • accettati dal responsabile dell’attività, e cioè dal responsabile dell’esecuzione dei lavori, mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.

Abrogazioni e disposizioni finali

L’ultimo punto del decreto indica quali leggi e articoli sono abrogati, in conseguenza dell’emanazione del D.M. 27/12/2017.

  • Il decreto rende inapplicabile l’art. 5, comma 1, del D.M. 16/5/1996 che indica di cosa devono essere provvisti i distributori per l’erogazione dei liquidi di categoria A e B. L’articolo fu sostituito dal D.M. 27/1/2006 di cui resta salvo solo il punto che, limitatamente agli impianti di distribuzione di benzina, richiede il collaudo in sede locale dell’intero impianto da parte della relativa commissione.
  • A partire dall’entrata in vigore del D.M. 27/12/2017 non si applica il punto 3 dell’allegato VIII (impianti di distribuzione di benzina) alla parte V (norme in materia di qualità dell’aria ed emissioni) del testo Unico ambientale (D.Lgs 3/04/2006, n.152).