LE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI

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Il contenuto dei piani di emergenza antincendio per gli impianti sportivi

La sicurezza antincendio per gli impianti sportivi è disciplinata dal DPR del 1° agosto 2011 all’attività n.65 dell’Allegato I. La norma riguarda locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero con una superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200mq.

Fanno eccezione le manifestazioni temporanee che si svolgono in locali o luoghi aperti al pubblico.

La sicurezza antincendio per gli impianti sportivi è inoltre disciplinata dal DM del 18 marzo 1996 e dalla Lett. Circ. Prot. n. P1091/41 del 5 agosto 2005.

Impianti sportivi: la gestione della sicurezza

La norma, oltre ai criteri base di organizzazione e gestione della sicurezza antincendio, descrive in dettaglio le modalità di gestione della sicurezza antincendio per gli impianti sportivi.

Responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza è il titolare dell’impianto sportivo. È dunque il titolare che deve assolvere gli adempimenti in materia di sicurezza, dare attuazione agli obblighi di legge e prevedere la redazione e l’esecuzione di un piano di sicurezza. Eventuali danni a terzi, provocati dalla presenza di condizioni di pericolo all’interno dell’impianto, dovranno essere risarciti dal titolare.

Nel caso in cui la gestione del complesso sia stata affidata ad altro soggetto in base a un titolo giuridico di concessione d’uso, sarà quest’ultimo a occuparsi della gestione della sicurezza antincendio. Dovrà dunque essere il concessionario ad assumersi la responsabilità del corretto svolgimento dell’attività sportiva durante il periodo di concessione d’uso. Il concessionario deve pertanto sia provvedere agli adempimenti degli obblighi di legge che elaborare il proprio piano di sicurezza, tenendo presente quello elaborato dal titolare.

Il titolare può inoltre avvalersi di una persona appositamente incaricata che assuma su di sé la responsabilità della gestione delle emergenze. Il titolare, o la società utilizzatrice, deve tuttavia predisporre un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio e a garantire la scurezza delle persone in caso di emergenza.

Sicurezza antincendio per gli impianti sportivi: il piano di emergenza

Il piano di emergenza deve disciplinare le attività di controllo per prevenire gli incendi. Questo è possibile mediante la formazione del personale addetto alla struttura che deve essere in grado di utilizzare i mezzi antincendio e conoscere le procedure di evacuazione. Anche gli spettatori e gli atleti devono essere informati riguardo le procedure da seguire in caso di emergenza.

Il piano di emergenza deve prevedere la corretta manutenzione degli impianti elettrici, dell’illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e controllo e delle aree a rischio specifico.

Sicurezza antincendio per gli impianti sportivi multifunzionali

Nel caso di impianti sportivi multifunzionali è obbligatorio istituire un’unità gestionale delle emergenze che vigili su tutti gli adempimenti relativi alla gestione della sicurezza antincendio. Il titolare, o un suo delegato, deve coordinare il lavoro dei responsabili delle specifiche aree, a carico dei quali restano le incombenze gestionali e organizzative specifiche per le singole attività.

Il piano di sicurezza antincendio per gli impianti sportivi deve essere quindi coordinato con gli specifici piani riguardanti le singole attività, in modo da garantire l’organicità degli adempimenti e delle procedure.